lunedì 28 giugno 2010

La Banca d'Italia conferma le nostre tesi

Con questa nuova Circolare la Banca d'Italia non lascia più alcun dubbio sulle attribuzioni commerciali concesse ai "compro oro". Di seguito il paragrafo sesto che non necessita commenti:

Circolare della Banca d'Italia del 28 maggio 2010:

6) Le attività dei “compro oro”
L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”. Non occorre pertanto la comunicazione di avvio dell’attività – e quindi il possesso dei requisiti di forma societaria, oggetto sociale e onorabilità degli esponenti di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n. 7/2000 – per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria” di cui al precedente n. 3)
A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
– possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da investimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto. Come detto, non occorre la comunicazione di avvio dell’attività neppure nel caso in cui si intenda trattare “oro da investimento” o “materiale d’oro ad uso prevalentemente industriale” nei modi previsti dal predetto art. 1, comma 4, della Legge n. 7/2000. Si osservi che i c.d. “compro-oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF). La Banca d’Italia, in altre parole, non esercita sui “compro-oro” alcuna forma di vigilanza o di controllo in relazione allo svolgimento delle attività.


Fonte: http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/oporo/faq/operatori_oro.pdf

80 commenti:

  1. Ho letto con molto interesse quanto evidenziato dalla banca d'Italia, ed in effetti combacia con quanto da voi sempre detto. Però non dice con quale regime Iva devono essere venduti gli oggetti...

    RispondiElimina
  2. In realtà lo dice, ed anche espressamente. Infatti dichiarando che:
    "A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
    – possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti..." Quindi, essendo i "compro oro" autorizzati al SOLO commercio di oggetti finiti, questi dovranno essere debitamente assoggettati al regime IVA ordinario o, trattandosi di beni usati, al regime speciale del margine.
    Cordialmente

    RispondiElimina
  3. "non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per
    proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà
    sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto".

    Questo conferma che gli affiliati delle catene compro oro non possono beneficiare della 7/2000 nonostante la case madre sia un operatore professionale in oro?

    RispondiElimina
  4. Esatto. A meno che la casa madre non acquisti gli oggetti per quelli che realmente sono, ovvero oreficeria usata, e NON pretenda che i propri affiliati dichiarino di cedere fantomatici "rottami" da assoggettare all'art. 17 DPR 633/72.

    RispondiElimina
  5. Esiste un'altro aspetto delle l. 7/2000 che molti banchi metallo non dicono ai clienti.
    In base alla legge, l'onere delle dichiarazioni spetta alla parte venditrice, in questo caso ai compro oro, i compro oro non possono effettuare dichiarazioni e i banchi metallo asseriscono che nemmeno loro le faranno, in questo modo banca italia non è a conoscenza delle operazioni e non scattano i controlli.
    Sbagliato, banca italia viene informata.
    Sempre in base alla 7/2000 l'onere delle dichiarazioni spetta a chi vende oppure se una delle parti è operatore professionale su di essa ricade l'onere.
    Molti colleghi (banchi metallo), anche se asseriscono il contrario, per mettersi in regola, puntualmente inviano le dichiarazioni effettuate con i compro oro facendoli inserire nelle liste di evasione.
    Un compro oro che non ha optato a priori per il regime del margine ed ha usato la 7/2000, non potrà più avvalersi dell'iva a margine in modo retroattivo, e in caso di verifica la multa scatta su tutto il fatturato con iva per intero, penali e altro a parte.

    RispondiElimina
  6. data ormai la chiarezza della situazione, qualcuno saprebbe spiegarmi perchè fino ad oggi i compro oro hanno lavorato e lavorano tranquillamente senza nessun tipo di controllo?..e poi come deve fare un compro oro in regola per denunciare queste irregolarità?

    RispondiElimina
  7. Molti lavorano nell'ignoranza o finta tale, anche se non tutti.
    Come banco metalli ti posso assicurare che ormai sono in molti ad essersi adeguati e fatturano con l'iva a margine.
    Per quanto riguarda i banchi metallo vari non accettano più fatture con la 7/2000 da chi non ha i requisiti.
    Chiaramente la massa che lavora con la 7/2000 oltre all'evasione fà concorrenza sleale a chi lavora in regola in quanto non avendo l'onere dell'iva riescono a pagare qualcosa in più e rubano clienti.
    Per denunciarli basta inviare un esposto alla guardia di finanza chiedendo dei controlli.
    Comunque nel settore c'è fermento e tutti si aspettano prima o poi controlli serrati.
    Mi capita spesso di sentire pubblicità alla radio, di normali compro oro affiliati che nella pubblicità asseriscono di essere autorizzati da banca italia, questa è pubblicità ingannevole in quanto l'autorizzazione della casa madre non si può estendere agli affiliati.

    RispondiElimina
  8. grazie di cuore per la rapida ed esaustiva risposta, in pratica è il mio caso: io ho l'autorizzazione della banca d'italia ma nella mia città aprono continuamente compro oro che praticano prezzi assurdi pubblicizzandoli anche tramite manifesti, volantini ecc.. prezzi che non potrebbero assolutamente fare se paghassero l'iva come dovuto, in pratica mi fanno una concorrenza sleale, essendo per la maggior parte ditte individuali non hanno le spese di una società, requisito fondamentale per l'autorizzazione della banca d'italia, ho pensato anche io ad un esposto alla guardia di finanza ma mi è stato sconsigliato perchè spesso queste pratiche non vengono prese in considerazione ammenochè non ci si metta la faccia in prima persona e si denunci la cosa direttamente, quindi avvocati, spese ecc...è una situazione molto avvilente..come al solito in Italia chi rispetta le regole viene svantaggiato rispetto a chi lavora nell'illegalità...scusate lo sfogo..saluti e grazie ancora

    RispondiElimina
  9. e se noi operatori professionali compro oro ci federassimo? facessimo una associazione di categoria per perorare la nostra causa?

    RispondiElimina
  10. Scusate ma per quanto ne so i chiarimenti che avete pubblicato sono apparsi solo per due giorni e poi la banca d'italia li ha "ritirati " in quanto errati e contraddittori con quanto espresso dalla stessa in precedenti chiarimenti, ed infatti il link indicato non è più cliccabile, non si apre più. Non credo quindi al momento sia corretto indicare tale chiarimenti come verità assoluta.

    RispondiElimina
  11. Per anonimo 3. Quel chiarimento non faceva altro che riprendere la legge 7/2000, anche se banca italia ritirasse il chiarimento, non vuol dire che la legge verrà abrogata.
    Sul sito della banca stanno spostando molte pagine, alla tipica lentezza italiana prima o poi metteranno a posto.
    Per anonimo 2 che ha detto se noi Operatori ci federassimo? Sono assolutamente d'accordo è da tempo che cerco di coinvolgerne altri a formalizzare una denuncia.
    Per anonimo 1. non è vero che serve l'avvocato e molte spese, per un'esposto basta scriverlo e firmarlo, facendo notare alla guardia di finanza che nonostante sul territorio italiano ci siano solo 255 operatori, nella realtà i compro oro sono varie decine di migliaia.
    Purtroppo è vero che chi lavora nella legalità è svantaggiato, per essere operatore professionale bisogna avere una società di capitali con tutti gli altissimi costi che comporta, inoltre il collegio sindacale che oltre a costare minimo 15.000 / 20.000 € anno porta con se tantissime problematiche.
    Ultimamente almeno dalle mie parti si stà assistendo all'invasione degli stranieri, compro oro italiani che aprono sedi secondarie intestate a stranieri nullatenti, poi i compro oro acquistano dagli stranieri con la 7/2000 e rivendono ai banche metallo.
    Questi nuovi negozi fanno una pubblicità ingannevole "sulla porta scrivono oggi compro oro a 32.00 €" e poi all'interno i grammi da 15 diventano 5 oltre al fatto che sul registro tulps non scrivono nulla.
    é successo un caso in uno di questi negozi, la titolare rumena ha sequestrato un cliente costringendolo a vendere, il cliente era entrato e dopo il preventivo sia perché poco conveniente sia perché poco convinto stava andando via, la rumena non apriva la porta se lui non vendeva, il cliente si è adirato ed ha cominciato ad urlare, allora lei gli ha detto che se non la smetteva chiamava la polizia dicendo che lui aveva tentato di derubarla.
    A quel punto il cliente a cominciato a dare i numeri e sono dovuti intervenire i commercianti del vicinato.
    Naturalmente all'italiana maniera le cose sono state rimesse a posto nel quieto vivere senza chiamare le forze dell'ordine.
    Questo ci fà capire come sono determinati e senza regole, e ci fà capire anche dove a breve andrà a finire il settore.
    Per chiunque voglia procedere nelle segnalazioni e denunce mi contatti.

    RispondiElimina
  12. A chi (operatore professionale) interessi l'idea prima citata di federarci scriva a questa mail assunzioneog@gmail.com

    RispondiElimina
  13. sono un gioielliere ed opero correttamente nella compravendita oro usato con iva a margine, qualcuno mi sà dire cosa si intende per fattura telematica,o meglio se devo essere pagato tramite bonifico bancario(da banco metalli) quali sono gli importi da dover comunicare con tale fattura telematica,?

    Inoltre ,ci sono importi particolari che devo comunicare a banca d'italia cioè quelli eseguiti con fattura iva a margine(il pagamento che mi fanno è sempre tracciabile tramite bonifico)?
    grazie

    RispondiElimina
  14. Si osservi che i c.d. “compro-oro” entrano in rapporto con la Banca d’Italia solo per il tramite della Struttura dedicata al contrasto del riciclaggio (Unità di Informazione Finanziaria, UIF)

    cosa significa per un non operatore professionale, quali sono i doveri da eseguire verso la banca d'italia per chi opera con il regime del margine?
    grazie

    RispondiElimina
  15. se si esegue una fattura telematica il modello indica la finestra dell'Iva da corrispondere...
    come faccio ad inserire liva se tale indicazione non viene consentita poichè fatturo con iva a margine?
    come funziona e cosa dovrei fare se supero i 3000 euro per la vendita di oreficeria usata verso banco metalli che mi paga con bonifico bancario?
    grazie

    RispondiElimina
  16. come previsto (tempi eccezionalmente brevi) banca italia ha aggiornato il link.
    http://www.bancaditalia.it/vigilanza/albi-elenchi/oporo/faq

    RispondiElimina
  17. "Si è dell’avviso che debba essere ricompreso in questo novero non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione per ricavarne altro oro di tipo diverso da quello di cui ai precedenti nn. 1) e 2) (ad es., altro “oro da gioielleria ad uso ornamentale”)."
    Con tale affermazione, la banca d'italia stà ammettemdo che i compro oro(non operatori professionali)possano trattare oro rottamato,e ne consegue il fatto che non negando la vendita del bene, l'operazione di vendita di tale bene è tramite il reverche charge,visto e considerato che un banco metalli DEVE acquistare dal sd compro oro, il bene "rottame "con la su detta modalità.
    Inoltre non vedo l' evasione iva poichè allo Stato l'iva verrà corrisposta dal banco metalli che acquista il rottame.
    Cosa dite in merito?

    Continuare a fatturare con il regime a margine o dopo tale circolare fatturare con il reverche charge?????

    RispondiElimina
  18. @Gianfranco
    "Inoltre non vedo l' evasione iva poichè allo Stato l'iva verrà corrisposta dal banco metalli che acquista il rottame."
    I Banchi Metallo non corrispondono l'iva allo stato!
    Se leggi bene la 7/2000 e la circolare, si parla di oro riservato agli operatori professionali, e i compro oro possono acquistarlo e darlo in conto lavorazione a un titolare di marchio di identificazione.(questo significa che possono inviarlo ad orafi e fabbriche per trasformarlo in nuovi gioielli, dopo la trasformazione la fabbrica riconsegna i gioielli e il compro oro li può rivendere come nuovi con il regime normale dell'iva).
    Oppure venderlo a fonderie o operatori ma in questo caso "Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge" coem dice il testo non si può usare la 7/2000 e il reverse charge.
    A me sembra che la circolare chiarisca tutto, basta vedere la sezione
    6) Le attività dei “compro oro”
    L’oro il cui commercio è legittimamente consentito ai c.d. “compro-oro” può essere dedotto, per esclusione, da quello non riservato agli “operatori professionali in oro”.
    L'oro da investimento equello industriale sono riservati agli operatori, in questo rientrano anche le monete essendo di titolo 900 o superiore rientrano nell'oro da investimento.
    Tradotto vuol dire che i compro oro non possono ne acquistare ne vendere: oro puro; oro da investimento; monete; per quanto riguarda i rottami possono rivenderli o al pubblico oppure con il regime iva ad operatori o fonderie.

    RispondiElimina
  19. ....se non sbaglio però su questo sito si è sostenuto che il "rottame" fosse "oro da investimento" e quindi "avete vietato" sia un acquisto che una vendita....ora però dopo comunicazione la banca d'italia dice chiaramente che NON è compreso nell'oro industriale il "Rottame",e quindi dice che i compro oro possano "trattarlo".

    Da questa conclusione mi chiedo cosa possano farci oltre che darlo in trasformazione(per monili nuovi),cioè se lo vogliano vendere come debbano trattare fiscalmente.....specificando che nel nuovo comunicato NON viene chiarito alcun divieto sul trattare "Rottami" anzi è il contrario.....

    vorrei che chi mi risponde non sia "di parte" ma esamini il "quesito" oggettivamente e senza prese di posizione come stò facendo....

    RispondiElimina
  20. ps
    inoltre ritengo che il "rottame "non sia un prodotto finito ma un prodotto che abbia perso il suo percorso di commerciabilità, quindi non riparabile,quindi non vendibile come oggetto finito(con iva a margine), ma vendendolo tranquillamente come dice la LEGGE riguardo i rottami :"esente iva con il reverce charge"-anche perchè la legge NON dice che tale dicitura su fattura è ad esclusiva degli operatori professionali.
    Ad esclusiva degli operatori professionali è il trattare come avete confermato Voi e Banca d'Italia ,"l'oro da investimento,industriale e monete oltre titolo 900",ma NON i rottami che sono trall'altro titolo NON industriale poichè normalissimo 750 millesimi...

    Ricordo bene che di "rottami" la legge del 2000 non ne parla affatto ma menziona (solo a livello di confusione di idee)- "altro materiale"al comma 2 che dopo la comunicazione su detta della banca d'italia, è riferito all' oro industriale che non era stato descritto e specificato al comma 1 della legge 2000,come già avevo esposto in passato.
    Con la suddetta comunicazione sono piu' che convinto che la banca d'italia abbia avuto una buona idea nel chiarire e dicendo appunto che i "rottami"e "oro avariato" NON siano di pertinenza della legge 2000 e quindi ripeto che fiscalmente nessuno ci vieti ,anzi ci OBBLIGA a trattare i non operatori professionali a vendere i rottami con fattura di emissione "reverche charge" ed OBBLIGA i banchi metalli(operatori professionali) a farsi emettere tale dicitura e regime sulla fattura.

    vorrei che chi mi risponde non sia "di parte" ma esamini il "quesito" oggettivamente e senza prese di posizione come stò facendo....

    RispondiElimina
  21. sono d'accordo ma l'affermazione di banca d'italia dice:
    -Si è dell’avviso che debba essere ricompreso in questo novero non solo l’oro in condi-zioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione-

    Ripeto:" MA ANCHE (cioè oltre quello che si può riparare)quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”, da destinare a fusione"

    se per Voi questa tipologia di bene è anche possibile ripararla come affermate sono d'accordo con le Vostre delucidazioni in merito...
    secondo il mio modesto parere il comunicato permette il trattare oro avariato/rotto/da rifiuto /da fusione ai NON operatori professionali,visto che ci conferma nel comunicato che tali beni non sono facenti parte della legge 2000.

    Non sono operatore professionale e attualmete opero correttamente con il regime del margine, non volevo fare provocazioni ma vorrei che le risposte (come detto) siano oggettive e non di presa di posizione,analizzando ed non interpretando i comunicati o leggi con "neutralità"
    Grazie

    RispondiElimina
  22. I "compro oro", come chiaramente espresso dal documento della Banca d'Italia, possono commerciare esclusivamente beni definibili come "oro da gioielleria". Come Le abbiamo illustrato nella nostra risposta precedente, un oggetto rotto non può considerarsi rottame. E' come affermare che una vettura con il motore in panne fosse un rottame da destinare allo sfascio (a tal proposito la G.d.F. l'estate scorsa scoprì ad Agrigento una maxi-evasione IVA proprio su vetture rotte, cedute invece in esenzione perchè mendacemente descritte come rottami ad aziende specializzate nel riciclaggio di materiali ferrosi). Infatti l'oggetto finito rotto o avariato non può essere ascritto nella definizione di "materiale d'oro" infatti leggiamo:

    "A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
    – possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonderie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa Legge"

    Quindi assoggettarlo ai regimi IVA previsti per gli oggetti finiti (ordinaria o a margine).

    RispondiElimina
  23. x Gianfranco
    Nessuno qui prende posizione, se lei legge il testo completo sul sito trova questo passaggio:

    A titolo di esempio, i c.d. “compro-oro”:
    – possono acquistare oggetti preziosi nuovi, usati o avariati e rivenderli al pubblico, a fonde-
    rie o ad altri operatori. Tale attività si configura, infatti, come commercio di prodotti finiti
    che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, della stessa
    Legge; è la fonderia che dovesse trarne il contenuto in fino e rivenderlo come “oro da in-
    vestimento” a dover assumere la qualifica di “operatore professionale in oro”;
    – non possono congiuntamente acquistare “oro da gioielleria” usato/avariato, fonderlo (per
    proprio conto o con incarico a terzi previo accordo di mantenimento del diritto di proprietà
    sul fino ottenuto) e cedere il fino ottenuto.

    Il primo dice che i compro oro possono acquistare oggetti anche avariati e rivenderli ad altri operatori, solo che si configura come normale commercio di preziosi (Questo include l'iva) e che non rientra nella legge 7/2000 (Questo vuol dire che non può usare l'esenzione con il reverse charge)

    Il secondo dice che non possono acquistare oro avariato fonderlo o farlo fondere e cedere il fino ottenuto.

    In pratica i Compro oro possono solo cedere i rottami (non le verghe) agli operatori professionali o fonderie con il regime del margine.

    Ad essere fiscali non possono nemmeno smontare le pietre o alterare gli oggetti in quanto per fare ciò 1) dovrebbero essere iscritti all'artigianato;
    2) Violano la legge 7/2000

    Più chiaro di cosi!

    Confermato anche dal fatto che, la guardia di finanza come lei può vedere, emette contravvenzioni e denunce penali.

    Io ho un laboratorio abilitato alla produzione (con punzoni metrici) e nel mio laboratorio posso ritirare oro usato, fonderlo - lavorarlo e rivenderlo nuovo, ma con l'iva ordinaria, non posso in nessun modo rivendere rottami o fino con il reverse charge, in alternativa posso anche inviare il fino a qualche industria in contolavorazione (in questo caso pago all'industri l'iva solo sulla lavorazione) e riprendermelo per la vendita come nuovo sempre con iva al 20%

    RispondiElimina
  24. Ho sentito dire che bisogna suddividere il registro dell'iva(carico e scarico oggetti usati) in una "parte" che menzioni gli oggetti che superino l'importo di £1.000.000(€ 540circa).
    Io stò acquistando scrivendo "acquisto oggetti oreficeria usata in massa" e gli importi sono superiori al su detto.

    A)Come bisogna procedere quando si acquista un oggetto(singolo pezzo) di importo superiore ad € 540,00?
    si puo' fare

    RispondiElimina
  25. VOLEVO SAPERE SE I COMPRO ORO POSSONO ACQUISTARE DA ALTRI COMPRO ORO OVVERO SE è
    LEGALE ANCHE SE VIENE PAGATA L'IVA NON ESSENDO
    ISCRITTI ALL'UFFICIO ITALIANO CAMBI MA AVENDO
    SOLO LA LICENZA DI PREZIOSI ALL'INGROSSO.

    RispondiElimina
  26. All'anonimo del 15 luglio alle ore 00.8: non vi sono più limiti imposti all'applicazione dell'IVA a margine;

    All'anonimo del 15 luglio alle ore 07.14: può acquistare, anche se non iscritto all'"Albo degli operatori professionali in oro", oreficeria usata senza limiti di sorta da altri commercianti, purchè i beni vengano assoggettati ai coerenti regimi IVA (ordinaria o a margine).

    RispondiElimina
  27. essendo un orafo(con relativo punzone) posso fondere sterline comprate da cliente privato per destinare alla mia attività l'oggetto finito?
    come devo eseguire l'iter,sul registro merci in lavorazione?
    Grazie

    RispondiElimina
  28. " non vi sono più limiti imposti all'applicazione dell'IVA a margine"

    mi perdoni ma anche per gli acquisti di un singolo pezzo(esempio un girocollo di oreficeria usata)si puo' superare l'importo di € 500(ex £ 1000000)?
    poichè se lei si riferisce all'art. di legge che dice che si possono acquistare oggetti per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto, tale articolo si riferisce appunto ad operazioni di acquisto di masse;come ci si comporta se come detto l'oggetto da acquistare è un singolo pezzo che supera le ex £ 1000000?

    mi potrebbe menzionare il nuovo articolo(o fonte) che non pone più limiti alle ex £ 1000000, in modo da poterlo far presente d'avanti ad un eventuale verificatore/accertatore "non aggiornato",visto che al call center della Agenzia Entrate non ne sapevano nulla?
    Grazie infinite

    RispondiElimina
  29. per Orafo de roma
    Essendo un orafo abilitato con punzone puoi:
    1)Acquistare oro puro iva esente dai banchi metallo;
    2)Acquistare Rottami e monete dai privati;

    Il tutto lo puoi fondere e lavorare nel tuo laboratorio oppure inviarlo in conto lavorazione a industrie abilitate con punzone.

    Nota bene finché acquisti lavori e rivendi i prodotti finiti, a privati o ad altri commercianti con l'aggiunta dell'iva non entri nella legge 7/2000 e non rischi nulla.
    (nella 7/2000 è specificato Art.1 Comma 4)

    Qualora tu vendessi oro puro o rottami a fonderie oppure a banchi metallo rientri nella legge e corri i rischi.

    Per la tua domanda specifica, "se puoi fondere le monete" è si, a condizione che le monete siano in corso legale e superiori al 1800 come specificato nella 7/2000, che siano incluse negli elenchi della comunità europea oppure nel decreto del Ministro del tesoro.

    L'iter è il seguente:

    1) Acquisti dai privati registri sul registro tulps l'operazione.
    2) aspetti 10 giorni e metti in lavorazione le monete.
    3) per questo passaggio devi chiedere al tuo consulente, in quanto se ti fà tenere un registro di carico e scarico materie prime, dopo i 10 giorni sul registro tulps scrivi fusione, sul registro di carico materie prime scrivi il peso e il titolo in entrata oppure il peso del fino contenuto.

    Il concetto della "reverse charge" è che l'ultimo commerciante oppure orafo applichi la vendita con l'iva, nel caso di vendite a fonderie che poi raffinano il puro e lo rivendono come oro da investimento, l'iva non la paga nessuno, e qui scatta l'evasione.

    RispondiElimina
  30. Buongiorno
    Anche se non è il blog inerente volevo sapere se potete aiutarmi in due quesiti:

    1) trascrivo "acquisto oreficeria usata in massa di gr xx" sul registro iva carico e scarico(mentre sul ps descrivo gli oggetti con alla fine scrivendo solo il totale grammi),se da tale operazione volessi "scorporare" un oggetto per rivenderlo al negozio,mentre il restante dellìoperazione in massa la venderei al banco metalli,come devo procedere visto che su entrambi i registri sia le grammature che il prezzo di acquisto sono state fatte sul totale degli oggetti?

    2)Per la fattura telematica/elettronica con la nuova normativa di € 3000,00 ho letto che per il momento è solo obbligatoria per gli enti comunali,e quindi tutte le attività commerciali(ingrosso e dettaglio) ne sono esonerate, confermate?

    Grazie e complimenti per la Vostra serietà che viene confermata trall'altro dagli enti preposti....

    RispondiElimina
  31. D’altro canto se vogliamo seguire l’iter al contrario, ipotizziamo che un cliente privato ci venda un oggetto rottamato(che come detto e come espletato dai chiarimenti banca d’itali un compro può comprare) e poi lo rivenda a Banco metalli come consigliate Voi come “oreficeria usata”. Anche qui non si tratta di un cambio dicitura di bene? Però con tale dicitura secondo i Vostri consigli è tutto a posto e non rischiamo nulla….. poiché sono oggetti “finiti” ….ma lo sono realmente?
    O è più corretto vendere tali oggetti per quello che sono(se ovviamente lo sono) per “rottami”e quindi con la dicitura che la legge(che è uguale per tutti: compro oro e operatori professionali) ci richiede, cioè con il reverche charge?

    Con tali affermazioni ritengo che la legge 7/2000 sia riferita e disciplina tutto quello che concerne l’utilizzo e la compravendita di oro prettamente industriale ,monete e verghi come appunto descritto nelle specifiche dei commi 1 e 2, ed appunto riservate prettamente e giustamente agli operatori professionali.

    Il rottame NON rientra in tale specifiche poiché è titolo 750 millesimi ed è alla pari della gioielleria ornamentale descritta appunto nei chiarimenti della banca d’Italia.

    Attualmente compravendo come avete indicato Voi, cioè tratto i beni come appunto oreficeria usata applicando l’iva a margine. Ma ogni volta che si và a pagare l’iva all’erario c’è sempre un dubbio che è quello in cui mi fermo e penso, “ pago questa Iva che non recupererò poiché è veramente dovuta o perché in questo modo evito “fantasmi “di “eventuali” “ipotetici” “ punti di vista “ “opinioni”che potrebbero venirmi contro?
    Conoscendo anche il fatto che anche un semplice articolo di legge è puo’ essere “interpretato” da un qualsiasi Avvocato o Giudice .

    Vorrei che si trattasse questo mio post senza prese di posizione come ho cercato di fare, ma solo cercando di venire al primo punto da chiarire della “matassa” cioè se il “materiale d’oro” descritto sul comma 2( legge 7/2000 ) NON comprenda il rottame 750 millesimi, come appunto conferma il chiarimento della Banca d’Italia, ma si riferisca al solo oro prettamente industriale e giustamente trattato dai soli operatori professionali.

    Spero in una Vostra risposta e spero non mi “censuriate” cancellando(?) questo post anche questa volta….

    Teo

    RispondiElimina
  32. PARTE PRIMA da leggere prima del post già inviato erroneamente per prima)

    Buongiorno
    Gentile Goldfingher
    Inizierei con la frase “la legge è uguale per tutti”

    Cio’ significa che una qualsiasi legge, articolo, cavillo sia uguale per tutti i cittadini italiani di qualsiasi ceto e professione…..

    Dopo di ciò riepilogando dalle Vostre affermazioni, sul NON poter utilizzare da parte di un operatore non professionale le vendite di rottame con la famosa formula del "reverche charge".
    Voi mi risponderete che è possibile utilizzare tale descrizione su fattura , ma non è possibile poter vendere da un operatore non professionale i su detti rottami poiché contrastano con l’altrettanto nota legge 7/2000.

    E qui che vorrei continuare con un filo logico, dal principio della”matassa” che forse tanto intrigata non lo è, ne così poi tanto allarmante (terrore per multe esagerate , penale , antiriciclaggio e chi piu’ ne ha più ne metta!).
    Il continuo, anzi l’inizio del “filo logico” ed in base alle leggi e chiarimenti, parte dal fatto che si “annoveri”(o meglio Voi lo avete annoverato) il rottame di oreficeria Titolo 750 millesimi al “materiale d’oro” contenuto(e non specificato) nel secondo comma art 1.
    Parere contrastante è il “chiarimento in materia d’oro” da poco pubblicato dalla Banca d’Italia che dice: "Si è dell’avviso che debba essere ricompreso in questo novero non solo l’oro in condizioni di nuovo o di usato da lavorare e/o riparare, ma anche quello in condizioni di “rottame” o “rifiuto”. Con tale affermazione, la Banca d'italia stà ammettendo che i compro oro( operatori non professionali)possano trattare oro rottamato.....(continua)

    RispondiElimina
  33. Ne consegue il fatto che non negando la vendita del bene, e non specificando come trattare il bene fiscalmente, l'operazione di vendita di tale bene è come descrive la legge per questa tipologia di beni tramite il reverche charge, e un banco metalli può acquistare dal s.d compro oro, il bene "rottame "con la su detta modalità.

    Capisco il discorso dell’auto in panne… praticamente molti disonesti comprano da privati oggetti usati e poi li rivendono per rottami….ma è anche vero che molto spesso capita di dover aprire e deformare molto spesso , oggetti vuoti acquistati dai privati, per poter esaminare se all’interno di essi vi sia del piombo o altro materiale che possa falsare il peso dell’oggetto in modo disonesto verso il compro oro. Quindi si “trasforma” un oggetto in rottame, e quindi da un’auto in panne ad un’auto da rottamare allo sfascio. Anche perché è chiaro che a nessun compro oro interessa l’oggetto nella sua forma, ma interessa solo il peso dell’oro contenuto (specifico 750 millesimi)

    I “ disonesti” che comprano un bene e lo trasformano in rottame , possono essere “solo multati” solo perché non sono orafi, e quindi non sono abilitati ad artigiani capaci di poter trasformare oggetti, cosa che possono fare addetti ai lavori come laboratori orafi (ovviamente trasformare NON in verghe,granuli ecc ma solo in rottami titolo 750 millesimi).Capisco che diciate che non sempre ci sia da eseguire tale procedura per vedere se l’oro è conforme alle nostre aspettative, ma è anche pur vero che non lo vieta a nessun laboratorio orafo di poter rompere e rottamare oggetti per la propria lavorazione o per la vendita……(continua con il 1° post inviato erroneamente per primo)

    RispondiElimina
  34. sarebbe interessante leggere la risposta per teo
    attendo

    RispondiElimina
  35. come mai Goldfinger non risponede più in nessun Blog? Peccato era molto utile! Potremmo pagare un tot ad accesso in modo che anche per loro non sia soltanto una perdita di tempo

    RispondiElimina
  36. Per il signor Teo: i beni che vengono "rottamati" dai negozianti, divenendo a tutti gli effetti "materiale d'oro", non possono essere commerciati come materie prime secondarie poichè, per poterlo fare, sarebbe necessaria l'iscrizione all'Albo. Pertanto, ne consegue, che i titolari di una semplice ditta commerciale, non potranno in alcun modo attribuirsi la qualifica di fornitori di beni a carattere industriale (e relative prerogative fiscali) ma limitarsi a ciò che a loro molto semplicemente compete, ovvero il commercio di oggetti preziosi usati. Andare oltre questo ragionamento, significa porsi al di fuori della legge 7/2000 e dei pareri che da lustri sono stati emessi dalla Banca d'Italia. Gli oggetti, anche se rotti ed acquistati da un semplice commerciante, vanno trattati come beni finiti. La risoluzione 375/E ci indica che vanno considerati come beni finiti, addirittura, le semplici chiusure dei gioielli. Figuriamoci un anello deformato, una collana spezzata o un orecchino ammaccato. Comunque, se avete pazienza, andate a rileggere le risposte nei post precedenti, molto più esaustive e chiare della presente. Tutti gli argomenti sono stati affrontati in questo blog, a voi il ricercarle graziando gli scriventi dalla necessità di rispondere sempre alle stesse richieste. Grazie

    RispondiElimina
  37. Ho un negozio di oreficeria e vorrei sapere se posso vendere lingottini di oro puro con normale scontrino applicando l'IVA del 20%
    Grazie

    RispondiElimina
  38. Buonasera!
    riguardo all'IVA sul margine ritengo esistano alcune incongruenze.
    Partiamo dal fatto che l'IVA è un'imposta sul valore aggiunto che dovrebbe ricadere sul consumatore finale quindi se un orefice compra dell'oro usato sul quale è già stata quindi calcolata l'imposta non deve pagare imposta, ora ci sono due casi il primo è che lo rivenda ad un privato quindi è giusto che calcoli l'IVA sul valore aggiunto ecco la regola del margine e di conseguenza l'IVA riscossa venga poi versata all'erario, il secondo caso è che venda l'oggetto/i ad un operatore professionale quindi perchè dovrebbe calcolare l'IVA a margine e poi perdere completamente quest'IVA in quanto non la può mettere a compensazione? In questo caso l'imposta graverebbe completamente sul commerciante che invece non è un consumatore finale.
    La seconda questione riguarda invece il fatto che se opera un commerciante non in possesso dei requisiti di Operatore professionale, fatturando con art 17/5 è un evasore se invece opera un operatore professionale va bene. Mi vine da pensare, qui c'è qualcosa che non quadra perchè se uno è operatore professionale non reca danno allo stato se uno non lo è pur operando allo stesso modo diventa un evasore. Ora sarebbe giusto che in mancanza di autorizzazione ci fosse una multa in quanto ha operato senza averne la autorizzazione ma da li ad essere evasore c'è una bella differenza, vogliamo dire che pur operando allo stesso modo se uno è autorizzato non reca danno allo stato se non è autorizzato invece si?
    Non so se mi sono spiegato ma sarebbe come dire che uno apre un negozio compra e vende regolarmente con fattura ed emettendo lo scontrino, nel caso non avesse l'autorizzazione comunale diventasse pure evasore fiscale, no invece subirà soltanto una multa per avere operato senza autorizzazione comunale ma ai fini fiscali non è affatto un evasore. Grazie

    RispondiElimina
  39. Gentile Goldfingher, più volte o cercato di chiederle (inutilmente) a quale norma posso fare riferimento all'annullamento del limite di ex £ 1000000 per la compravendita di oggetto(unico) di oreficeria usata.
    Con il mio commercialista ci sono pareri contrastanti, vorremmo sapere se le operazioni che superano tale limite debbano essere evidenziate o incolonnate in modo differente.
    Rivendo oreficeria usata con il sistema del margine globale e analitico, nel caso di vendita(o acquisto) di un pezzo unico che appunto supera tale limite cosa devo fare.
    Ci dice gentilmente la norma che abolisce le ex £ 1000000 per poter procedere alle operazioni correttamente?
    All'agenzia entrate gli risulta ancora tale limite....

    RispondiElimina
  40. Salve
    In caso di rivendita a privato di un oggetto prezioso usato, devo annotare sempre gli estremi di chi lo acquista (cioè con la stessa procedura di quando acquisto da privato con documento e trascrizione sul registro degli estremi)??
    Grazie
    PS il sito del "regime a margine applicato alla cessione di oggetti preziosi" NON si aprono i vari post.....e quindi non è di aiuto...

    RispondiElimina
  41. Ad anonimo che mi ha risposto:
    La ringrazio della sua risposta e le dico che concorderei pienamente con lei!!
    Ma la legge pubblica sicurezza r.d 6 maggio 1940 n°635 art 247 dice che bisogna indicare (con estremi di doc nome e cognome...) i venditori e i compratori con la specie (natura) comprata o venduta.....
    Trall'altro è riportato all'inizio di ogni registro del commercio (Buffetti)in prima pagina(quello PS per intenderci)

    Chi sà dirmi come bisogna procedere alla vendita di oggetto prezioso a privato?
    Basta lo scontrino come scarico oggetto o bisogna trascrivere l'operazione di vendita riportando (antipaticamente) tutti i dati del cliente acquirente sul registro PS?

    Inoltre avevo chiesto quale fosse la nuova normativa(riferimenti legge)che avevano abolito il limite di € 516,00, che sono tutt'ora riportati sulla prima pagina dei registri di iva carico-scarico "Buffetti".

    Chiedo gentilmente risposte anche a Goldfingher questi importante quesiti per operare tranquillamente ed evitare multe da eventuali verifiche....se gentilmente puo' aiutarci...
    Grazie

    RispondiElimina
  42. Giusto per chiarire questo ginepraio, Vi informo che per quanto riguarda la vendita di “rottami di oro” non vi è la necessità di essere iscritti alla Banca d’Italia, in quanto considerato prodotto finito.
    Qualsiasi tipo di ditta (s.p.a. o ditta individuale) DOVRA’ vendere tale materiale con l’applicazione dell’IVA del margine (anche se inscritto alla Banca d’Italia).
    Quando una azienda riceve una fattura con Reverse Charge (art. 17) non versa l’IVA all’erario in quanto maggiora la fattura di IVA 20% ed emette immediatamente autofattura pari al valore dell’IVA.
    Pertanto se un compro oro emette fattura di 10.000 euro, la fonderia applicherà l’IVA di 2.000, registrerà la fattura di 12.000 ed emetterà una autofattura di 2.000 come storno dell’IVA.
    L’IVA non la versa a nessuno!!!

    RispondiElimina
  43. Mi deve scusare ma io non ho capito nulla!
    Fino ad oggi non si era detto che i rottami di oro rientrano nella legge del 2000 sull'oro e come rottami possono essere trattati solo da aziende autorizzate cioè Banchi Metallo?
    Poi il Reverse Charge non funziona in modo diverso da come scritto? Qui sta mischiando Regime del margine con reverse charge!!
    Con questo post mi sembra stia dicendo tutto il contrario di quanto sostenuto fino ad oggi!

    RispondiElimina
  44. Mi scusi riporto quanto scritto in altro post che mi sembra sostenere una teoria diversa.
    goldfingher ha detto...
    E' chiaro che non è lo stesso. Poiché i primi sono autorizzati all'alterazione dell'oreficeria usata (attestata da fattura di trasformazione) e rivenduti come rottami o previa fusione per rivendere l'oro fino in essi contenuto. Dopo la vendita il soggetto che ha venduto questi beni, quindi l'operatore professionale, comunicherà alla Banca d'Italia la vendita specificando quantità dei beni ceduti e l'importo percepito. Gli altri invece, che non sono operatori professionali, vendono oreficeria usata (oggetti finiti) spacciandoli per rottamio. Quindi sussiste un intento fraudolento, ovvero l'intenzione capziosa di descrivere una vendita di beni (per i quali tra l'altro non si è autorizzati) falsa e motivata dal solo intento di non assoggettarli alle aliquote IVA previste e sottraendoli, tral'altro, all'obbligo di dichiarazione previsto dalla legge 7/2000.

    22 gennaio 2011 06:54

    Ma io mi domando il Ministero delle Finanze non legge questi post? Non è informato del caos nel quale sta operando questo settore?? non potrebbe dare delle risposte chiare ed inconfutabili???

    RispondiElimina
  45. Presumo che Goldfingher volesse intendere che la fattura di trasformazione modifica l'oreficeria in verga in oro non in rottami. La trasformazione da oreficeria in rottami non cambierebbe l'applicazione di IVA; ad entrambi andrebbe applicata l'IVA del margine.
    Riepilogo:
    Una società autorizzata dalla banca d'Italia può:
    1) Vendere il rottame e/o oreficeria in oro, applicando l'IVA del margine.
    2) Vendere la verga ottenuta dalla fusione di rottami in oro con l'applicazione del Reverse Charge.
    3) Vendere l'oro fino ottenuto dalla verga con l'applicazione del Reverse Charge.

    La società NON AUTORIZZATA potrà:
    1) Vendere il rottame e/o oreficeria in oro, applicando l'IVA del margine.

    La società NON AUTORIZZATA NON POTRA':
    1) Vendere la verga ottenuta dalla fusione di rottami in oro con l'applicazione del Reverse Charge.(REATO DI MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni).
    2) Vendere l'oro fino ottenuto dalla verga con l'applicazione del Reverse Charge.(REATO DI MANCANZA DI AUTORIZZAZIONE DELLA BANCA D'ITALIA punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni).
    3) Vendere i rottami d'oro con l'applicazione del Reverse Charge. (REATO DI EVASIONE DI IVA).
    I rottami con il chiarimento del 28 maggio 2010 sono stati esclusi dalla legge 7/2000.

    La informo che lo scrivente è un operatore professionale; se volessi vendere rottami e/o oreficeria applicherei agli stessi l'IVA del margine.

    RispondiElimina
  46. Gentile Montegeneroso, chiedo a lei, visto che in materia è afferrato un chiarimento poichè non riesce nessuno ad aiutarmi:

    a)Come bisogna procedere alla vendita di oggetto prezioso a privato?
    Basta lo scontrino fiscale come scarico oggetto (annotando solo il riferimento scontrino sul registro ps inerente a vendita)o bisogna trascrivere l'operazione di vendita riportando/trascrivendo(richiedendo antipaticamente al privato) tutti i dati del cliente acquirente sul registro PS?

    b)Quale è la nuova normativa(riferimenti legge )che avevano abolito il limite di € 516,00(almeno quanto detto da Goldfingher post precedenti), che sono tutt'ora riportati sulla prima pagina dei registri di iva carico-scarico "Buffetti" e sopratutto sulle normative della dl 41/95(vendita usato)?...

    cioè sulle vendite di massa (a banco metalli)uso il regime margine globale(operazioni di massa con prezzo indistinto come dice la normativa, quindi dal prezzo illimitato, che puo' superare i detti € 516,00) e fino a qui ci siamo!
    ma se voglio vendere un singolo oggetto a privato(quindi regime analitico)come devo procedere se l'importo supera questi "famosi" € 516,00?

    Grazie in anticipo della sua certa risposta e chiarimento

    RispondiElimina
  47. E' purtroppo obbligatorio registrare l'operazione di vendita sul registro di P.S., pertanto è necessaria la carta d'identità del cliente privato.
    Per quanto riguarda la normativa che aboliva il limite di 516 euro non ne so nulla.
    La determinazione del margine analitico, non deriva dal prezzo di vendita ma dal prezzo di acquisto.
    Potrà applicare il margine globale anche ad un oggetto pagato da lei 400 euro e venduto a 640.
    Il margine analitico si calcola sulla differenza tra il prezzo di vendita ed il costo di acquisto, nel nostro caso (640-400=240 margine lordo di cui 200 utile, 40 di IVA).
    Il margine globale si calcola su base mensile, pertanto se nel mese di riferimento gli acquisti sono stati superiori alle vendite, il margine sarà negativo e pertanto non si verserà IVA per quel mese e si riporterà il tutto al mese successivo.
    La informo inoltre che la vendita con lettera di intenti le permette di non applicare l'IVA sul margine. In tal modo il suo margine di 240 euro lordi non saranno decurtati dell'IVA di 40 euro, avrà così un utile di 240 e non di 200 euro, incrementandolo del 20%.

    RispondiElimina
  48. DAL LIBRO REGIME SPECIALE IVA PER I BENI USATI

    REGIME MARGINE GLOBALE:

    "Questo regime si differenzia rispetto agli altri perché il margine non
    viene determinato per ogni singolo bene compravenduto, ma per masse di
    operazioni ovvero globalmente per tutte le vendite e tutti gli acquisti effettuati in
    ciascun mese o trimestre. "
    Qui dice che il regime del margine globale deve essere usato solo per MASSE e non come mi rispondeva gentilmente lei :"Potrà applicare il margine globale anche ad un oggetto pagato da lei 400 euro e venduto a 640".....
    Cioè la direttiva dice che sul singolo oggetto DEVO usare solo regime margine analitico....affermato cio' siamo "punto a capo" per quanto riguarda gli oggetti singoli che superino i 516 €....cioè con che procedura fiscale devo riverderli?
    Grazie e scusi per la "pignoleria"....

    RispondiElimina
  49. Il regime del margine analitico, lo si può applicare sugli oggetti di qualsiasi importo (è una opzione), anche per i beni che non superano i 516 euro.
    Invece, i singoli oggetti che lei ha pagato più di 516 euro dovrà essere applicato obbligatoriamente il regime del margine analitico. L'applicazione del margine globale non è più possibile, se non per le vendite per massa.

    RispondiElimina
  50. Grazie delle sue pazienti risposte....
    Quindi se ho ben capito :

    Fiscalmente, o meglio l'operazione di scorporo iva da versare all'erario è in entrambi i casi (regime globale e analitico) con la stessa procedura (es: come diceva lei 640-400=240 margine lordo di cui 200 utile, 40 di IVA).

    L'unica differenza (se ho ben capito) è che per emettere fattura di vendita oggetti preziosi di massa devo operare obbligatoriamente con il regime margine globale(superando anche importo di € 516, come ho sempre fatto), mentre per oggetti singoli (anche che superino € 516) l'analitico.

    La differenza fiscale dove è? cioè sul registro iva carico e scarico(beni usati)ad esempio : tra 2 diverse operazioni(una globale e un'altra singola con l'analitico)non cambia nulla poichè per le operazioni singole alla colonna "scarico" scorporo l'iva-imponibile -prezzo di vendita, così come lo faccio per le operazioni di massa con il globale...

    Quando emetto fattura con vendita di massa(margine globale) uso la voce " fattura assoggettata al regime del margine di cui all’art. 36 del D.L 41 del 23 Febbraio 1995 e successive modificazioni."
    Quando venderò invece attraverso il margine analitico e dovessi emettere fattura(anche a privato), la dicitura sarà la stessa?

    Grazie della disponibilità nel chiarire dettagli che anche tra commercialisti sono contrastanti...
    Distinti saluti...

    RispondiElimina
  51. La dicitura è la medesima.
    L'unica differenza è nella differenza è sul conteggio dell'IVA da versare.
    Nel margine analitico, la differenza è sul singolo oggetto.
    Nel margine globale, il conteggio è su base mensile.
    Esempio
    Acquisto 3 oggetti a gennaio di 100 euro ciascuno.
    Vendo a gennaio 1 oggetto a 300 euro.
    Il margine operativo è pari a zero.
    Acquisto gennaio 300 euro
    meno vendite gen 300 euro
    margine ZERO.
    Il mese successivo non acquisto nulla e vendo un oggetto a 120 euro.
    Acquisto febbraio 0 euro
    Vendita febbario 120 euro.
    Margine 120 euro (iva 20 euro).
    Se ha bisogno di una consulenza gratuita, mi chiami in azienda, sarà un piacere aiutarla.
    Saluti

    RispondiElimina
  52. Ovviamente quello che lei ha detto è corretto.
    Si ricordi che il limite dei 516 euro è determinato dal costo di acquisto non dal prezzo di vendita.
    Un oggetto acquistato a 500 euro e venduto a 600 è margine globale.

    RispondiElimina
  53. COMUNICAZIONE TECNICA ALL'AMMINISTRATORE DEL BLOG:

    I commenti blog e post dell'aromento "Il regime speciale del margine" non si aprono, ne tantomeno è possibile inserire commenti o domande......è solo visibile la prima pagina con sottostante "post piu' vecchi o nuovi" che NON si aprono....

    Saluti
    Un Vostro lettore

    RispondiElimina
  54. Salve se volete contattarmi posso indicarvi una fonderia che fa esportazione diretta con l'estero in questo modo non vie l'applicazione dell'iva.

    RispondiElimina
  55. Gentile Montegeneroso e gentili lettori:

    Chiedevo per quale motivo il rottame debba essere fatturato con il regime a margine, quando vi è per legge una dicitura appunto l'esenzione iva per i rottami ormai ben nota del reverche charge, e valida per TUTTI.
    Poichè come avete affermato sui blog il rottame NON è di "competenza" dei solo banchi metalli,lo possono "trattare" cioè compravendere gioiellerie o laboratori orafi,visto che NON rientra nella legge 2000 e visto che è oro rottamato ed ha finito il suo ciclo di vita...considerando che verrà inoltre fuso da Banco metalli autorizzato appunto da Banca d'Italia...

    La ormai nota formula del Reverse Charge o art. 17 è una formula di legge proprio per evitare che per un oggetto che ha finito il suo ciclo di vita e vada in fusione NON debba essere pagata due volte (o più) l'iva all'erario....
    ...meditiamo.....

    RispondiElimina
  56. ...continuo....

    Tale considerazione è tratta non solo da logica ma anche dai fatti accaduti:
    se l’oro viene venduto ad un grossista o un fabbricante, riguardo all’IVA si potrà adottare il sistema del “reverse charge”. In pratica il gioielliere emetterà nei confronti del cessionario fattura senza applicazione di IVA con l’indicazione “art. 17 comma 5 DPR 633/72”, mentre il cessionario dovrà applicare il meccanismo del “reverse charge” che “impone al cessionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione (Risol. Agenzia delle entrate 375/E/2002).
    Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate, nella medesima risoluzione, ha chiarito che la vendita di gioielli e rottami in oro destinati alla trasformazione equivale alla cessione di semilavorati ed è soggetto al medesimo regime fiscale.

    ......circa un'anno fà a tali affermazioni e considerazione di questa citata risoluzione mi veniva risposto in questo Blog dall'esperto Goldfingher che l'agenzia entrate aveva dato simile risposta senza entrare nel merito se i "compro oro" fossero autorizzati o meno da banca d'italia per il fatto che NON potevano trattare rottame....
    Ma dopo il chiarimento del 2010 della Banca d'Italia che indica come operare alle 2 categorie, viene detto che i "compro oro" possono trattare rottami(titolo 750), ripeto, possono.

    Considerando un Compro oro "classico" ci sarebbe solo la problematica del cambio beni(da oreficeria usata diventerebbe improvvisamente ed irregolarmente rottame) ..ma se chi compra è un laboratorio orafo (con licenza commercio preziosi) affermo che l'oreficeria usata possa essere trasformata in rottami e poi essere venduta a Banco metalli con il reverse Charge.

    Tale affermazione è anche confermata dall'assoluto silenzio che si è creato su questo blog da quando la Banca d'Italia ha dato comunicazione e dettagli che scontrano con quello che era stato affermato da voi esperti fin'ora....
    ...aspetto interessanti risposte in merito....da Goldfingher o Montegeneroso o da altri esperti ... sempre se ve ne siano...
    saluti

    RispondiElimina
  57. ...quesito:
    i 10 giorni "famosi" prima della vendita dell'oreficeria usata, descritti dalla legge TULPS suppongo che siano da aggiungere le domeniche che intercorrono nel periodo.
    Anche se non è specificato, suppongo che i 10 g detti siano per appunto un eventuale controllo dalle autorità, che verrebbero"ostacolate" dai giorni della chiusura dell'attivita(domeniche e/o giorni di chiusura extra, tipo vacanze o ponti...)
    Cosa consigliano gli esperti?
    Far diventare almeno 12 giorni?
    Grazie

    RispondiElimina
  58. i 10 giorni sono dieci giorni di calendario e quindi comprese domeniche e festivi pertanto un oggetto ricevuto il giorno 1 del mese può essere alienato il giorno 11

    RispondiElimina
  59. Come bisogna procedere se si volesse vendere(o acquistare) un oggetto (prezioso o orologio prezioso)tramite internet?
    Come avviene l'identificazione del cliente compratore o venditore?
    è legale, cioè si puo' fare??
    Bastano le fotocopie del documento ed un pagamento tracciato tipo bonifico bancario inerente la stessa persona??
    Grazie mille

    RispondiElimina
  60. Salve
    Ma quando vendo a spa banco metalli l'oreficeria usata, serve il documento dell'amministratore(persona fisica) da scrivere sul registro o basta tutta l'intestazione della società e sede-piva??
    Grazie

    RispondiElimina
  61. no è sufficiente la fattura adeguatamente compilata

    RispondiElimina
  62. grazie della sua gentile risposta...
    saluti e buon lavoro a tutti...

    RispondiElimina
  63. Domanda:
    Devo permutare dell'oro usato di una cliente in cambio di un anello in vetrina,
    1)Permuto l'oro della cliente a € 700 rivenderò a banco metalli ad € 800(€ 20 iva a margine da pagare)
    2)DEVO battere scontrino di € 700(valore dell'anello venduto/in permuta)iva = 140 circa

    Praticamente con la permuta pago l'iva doppia-sull'anello e sulla vendita dell'oro usato!!?

    E' giusto il ragionamento che ho fatto o sbaglio qualche cosa??
    Grazie

    RispondiElimina
  64. Nuove notizie:
    Testo: in vigore dal 20 febbraio 2010 - con effetto dal 1 gennaio 2010
    Modificato da: Decreto legislativo del 11/02/2010 n. 18 Articolo 1

    Art. 10 - Operazioni esenti dall'imposta:

    11) le cessioni di oro da investimento, compreso quello rappresentato da certificati in oro, anche non allocato, oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da investimento o che trasformano oro in oro da investimento ovvero commerciano oro da investimento, i quali abbiano optato, con le modalità ed i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, anche in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione dell'imposta; le operazioni previste dall'articolo 81, comma 1, lettere c-quater) e c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, riferite all'oro da investimento; le intermediazioni relative alle precedenti operazioni. Se il cedente ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga opzione può essere esercitata per le relative prestazioni di intermediazione. Per oro da investimento si intende:

    a) l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli;

    b) le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, sulla base delle comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non comprese nel suddetto elenco;






    ART 17

    In deroga al primo comma, per le cessioni imponibili di oro da investimento di cui all'articolo 10, numero 11), nonché per le cessioni di materiale d'oro e per quelle di prodotti semilavorati di purezza pari o superiore a 325 millesimi, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario, se soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato. La fattura, emessa dal cedente senza addebito d'imposta, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 21 e seguenti e con l'indicazione della norma di cui al presente comma, deve essere integrata dal cessionario con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta e deve essere annotata nel registro di cui agli articoli 23 o 24 entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese; lo stesso documento, ai fini della detrazione, è annotato anche nel registro di cui all'articolo 25


    Praticamente sono cambiate le cose dal 2010(compreso il chiarimento Banca d'Italia) e di rottami negli articoli detti non se ne parla più....suppongo che sia tutto più chiaro, poichè si dice appunto che le operazioni esenti sono quelle dell'oro descritto, mentre, come ha affermato anche la Banca d'Italia i rottami sono prodotti "finiti" per i quali si deve fatturare con iva normale(20%) o iva a margine.....
    che ne dite??

    RispondiElimina
  65. 1)La Banca d'Italia dice che i c.d. compro oro possono compravendere rottami o ovviamente oreficeria usata.(chiarimento 2010)
    2) La Banca d'Italia NON ha potere fiscale (come dite Voi che detta che i rottami siano "prodotti finiti"?)ma solo amministrativo, cioè chiarisce che tipo di bene possa o non trattare un c.d. compro oro.
    3) la "famosa" risoluzione dell'agenzia entrate(2002) conferma che i c.d. compro oro POSSONO vendere a terzi l'oreficeria usata destinata a fusione(e che non verrà riutilizzata o rivenduta)tramite il "famosa " fatturazione tramite reverse charge"
    ....più chiaro di così!!!
    spero in una risposta, considerando che le risposte sono solo "di parte"....

    RispondiElimina
  66. Io condivido pienamente queste tesi, innanzi tutti la legge sull'IVA dice che tutti i rottami ferrosi e non ferrosi portano in fatturazione il reverse charge, poi non mi sembra giusto che l'IVA che è un'imposta che va a cadere sul consumatore finale nel caso più volte trattato cioè con il regime del margine quando la vendita viene fatta ad altro operatore del settore e quindi rimesso nel circolo produttivo dopo fusione e affinazione, perchè mai in questo caso il cedente deve perdere l'IVA a margine, diverso è quando vende al pubblico in questo caso si è giusto calcolare l'IVA sul margine e quindi la farà pagare al consumatore e la verserà come d'altra parte l'altra IVA vendite.
    Anche nella legge del 2000 se andiamo a leggere bene ed analizzare nulla di questo è trattato come del resto è ad interpretazione tutto quanto più volte detto riguardo i rottami ecc. ecc.

    RispondiElimina
  67. Riguardo la risposta precedente vorrei chiarire che noi siamo azienda autorizzata quindi operatore professionale ed il giudizio l'ho dato andando contro al nostro interesse, ma secondo me giustamente, nell'interesse di tutti gli operatori del settore. Poi insomma almeno che l'Agenzia delle Entrate accettasse un tavolo di discussione a riguardo dove poter chiarire senza possibilità di interpretazioni come troppo spesso accade in tutto quanto sono leggi ecc. ecc. senza lasciare che la cosa "rotoli" e prenda dimensioni colossali per poi andare a rovinare coloro che cadono negli accertamenti, facendo multe eclatanti che la maggior parte non può pagare e mai pagherà. Sarebbe invece bene che ci fosse più controllo a chi fa del nero in questa raccolta e ce ne sono davvero tanti a tutto svantaggio di coloro che invece vengono penalizzati perchè non accettano questo comportamento. E non mi si venga a dire che chi dovrebbe sapere non sa ....... quando aziende che lo fanno sono sulla bocca di tutti e lo fanno anche in modo assolutamente vergognoso senza neppure curarsi di mascherare questo modo di operare ..... li si che lo stato potrebbe tirare su soldi .... castigando chi opera in modo quanto meno legegro acquistando ogni giorno chili di rottami in nero invece di accanirsi su coloro che fanno il lavoro in modo ufficiale senza la chiarezza di conme comportarsi. Quanti ci hanno detto che rischiano meno a fare in nero piuttosto che registrare con la spada di damocle di un eventuale controllo nella contabilità e di contestazione del modo di fatturare .... no no no così non va bene! Combattiamo l'illegalità piuttosto che perseguire chi magari sbagliando qualche cosa causa poca chiarezza, almeno però vuole fare le cose nella massima trasparenza.

    RispondiElimina
  68. ...proverò a recarmi all'agenzia entrate competente per fare le domande sopra dette, sperando in risposte non "interpretative"...mi porterò copia della risoluzione del 2002 ed il chiarimento della banca d'italia del 2010.
    se qualcuno c'è già andato può scrivere quanto dettogli su questo blog...
    grazie alle risposte del 7 settembre...che concordano con quello da me scritto alle 13:06...

    RispondiElimina
  69. ...intanto allego dal sito confcommercio orafi dettaglianti un articolo interessante...

    ORO USATO: QUALI LE REGOLE?
    Qual’è il corretto trattamento fiscale ed amministrativo dell’oro usato (siano essi gioielli o rottami) acquistato o preso in consegna da privati e avviato alla trasformazione? Vediamo alcuni casi concreti.
    di Marco Cantarella

    Acquisto di rottami da privati da avviare alla fusione
    Poniamo il caso di un gioielliere che acquista da privati, ovviamente senza IVA, rottami d’oro o gioielli da non riutilizzare, per poi avviarli alla fusione o trasformazione presso un laboratorio terzo.
    Possono darsi due alternative: se l’oro viene venduto ad un grossista o un fabbricante, riguardo all’IVA si potrà adottare il sistema del “reverse charge”. In pratica il gioielliere emetterà nei confronti del cessionario fattura senza applicazione di IVA con l’indicazione “art. 17 comma 5 DPR 633/72”, mentre il cessionario dovrà applicare il meccanismo del “reverse charge” che “impone al cessionario l’obbligo di integrare la fattura emessa senza addebito dell’imposta con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta, nonché di annotarla nei registri delle fatture emesse o dei corrispettivi (art. 23 e 24 del DPR n. 633 del 1972) entro il mese di ricevimento, ovvero anche successivamente, ma, comunque, entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese, e in quello degli acquisti (art. 25) per esercitare il diritto alla detrazione (Risol. Agenzia delle entrate 375/E/2002).
    Ciò in quanto l’Agenzia delle Entrate, nella medesima risoluzione, ha chiarito che la vendita di gioielli e rottami in oro destinati alla trasformazione equivale alla cessione di semilavorati ed è soggetto al medesimo regime fiscale.
    Se invece l’oro viene consegnato in conto lavorazione ad un laboratorio, esso dovrà essere accompagnato da un Documento di Trasporto (Ddt) indicante il destinatario, la natura dei beni e la causale “conto lavorazione”. Il laboratorio fatturerà con IVA al committente il solo costo della manifattura.
    In entrambi i casi descritti, i pezzi acquistati da privati dovranno essere annotati nell’apposito registro di P.S. ed occorrerà attendere i dieci giorni previsti dalla legge prima di cederli o trasformarli.
    Presa in consegna di oro usato da privati per la realizzazione di gioielli nuovi
    Se un privato commissiona a un gioielliere la realizzazione di un nuovo oggetto utilizzando oro usato di proprietà del primo, il gioielliere dovrà: 1. annotare con precisione sul registro di P.S. le caratteristiche, soprattutto il peso, dell’oro ricevuto in consegna; 2. una volta realizzato l’oggetto, emettere scontrino solo per l’importo della manifattura e delle materie prime eventualmente necessarie a completare l’oggetto, in aggiunta all’oro apportato dal privato.
    Vendita di gioielli usati, restaurati e rivenduti
    Se un gioielliere acquista da un privato un bene che poi intende rivendere, dopo le opportune riparazioni o trasformazioni, dovrà innanzitutto assolvere agli obblighi dettati dalle Leggi di Pubblica Sicurezza: annotazione sul registro, identificazione del venditore, termine di 10 giorni prima di avviarlo alla trasformazione o alla vendita.
    Per quanto riguarda l’IVA, essa si calcola non sull’intero prezzo di vendita, bensì sulla differenza tra quest’ultimo ed il costo di acquisto dal privato maggiorato dell’eventuale costo della riparazione. Ad esempio, se un dettagliante acquista un oggetto da un privato per 1000 Euro e ne spende 300 per ripararlo o trasformarlo, rivendendolo poi a 2000 Euro, l’importo su cui calcolare l’IVA sarà di 2000 – 1300 = 700 Euro (Decreto Legge 23 febbraio 1995, convertito in legge dalla L. n. 85 del 22 marzo 1995.

    RispondiElimina
  70. Salve
    sono un commercialista ed ho un cliente che:
    1. Acquista rottami di oreficeria da un'azienda residente in paese comunitario;
    2. Vende gli stessi rottami di oreficeria (senza trasformazione) ad operatori professionali in Italia i quali a loro volta fonderanno i rottami e ne trarranno oro per la vendita. (L'oro ottenuto non rimane di proprieta' del mio cliente).
    Da premettere che il mio cliente e' anche "operatore professionale di oro" .
    Vorrei porre 2 quesiti:
    a) l'acquisto di parte dei rottami Intra e' stato fatto prima di ottenere l'autorizzazione dalla Banca di Italia ma dopo aver presenato l'istanza.
    b) la successiva rivendita di rottami di oreficeria e' stata fatta dopo aver ottenuto la qualifica di operatore di oro.
    Dal punto di vista fiscale la societa' ha operato nell'acquisto il reverse per operazioni comunitarie e nella vendita il reverse art. 17 co. 5 e' corretto tale comportamento?
    Dal punto di vista UIF la societa' deve comunicare la vendita di rottami di oreficeria per operazioni superiori ad €. 12.500 o sara' eventalmente la societa' acquirente che traendo il fino dall'operazione sara' obbligata a tale adempimento?
    Sull'acquisto di oreficeria Intra nel periodo in cui non aveva l'autorizzazione della Banca di Italia a mio parere non e' obbligata ad alcuna segnalazione se non per quelle operazione di acquisto intra avvenute dal momento del rilascio della autorizzazione.
    Grazie

    RispondiElimina
  71. Cosa differenzia la vendita occasionale di lingotti/verghe/fino tra un privato cittadino che ha investito in oro(tramite la 7/2000 che appunto ha liberalizzato tale commercio) e un comune commerciante(ad es. compro oro)????
    per quale motivo o legge, il privato può "rivendere" il suo oro sul quale aveva investito e il comune commerciante non potrebbe??
    ...ma la legge non è uguale per tutti?
    perchè si differenzia l'investimento che vuol fare un privato da quello di un commerciante visto che il modo di operare(compravendita) è lo stesso??
    Dove sono riportati i quantitativi limite per tali operazioni per entrambi i soggetti?dove è riportato il limite dell'occasionalità?come fà a orientarsi un privato o un commerciante per investire in oro?entrambi i soggetti hanno comprato per appunto investire e rivendere a loro piacimento il materiale, ovviamente a un operatore professionale che lo acquisti...quindi perchè mettere su due piani differenti un commmerciante che occasionalmente compravende "oro" e un cittadino che lo fà abitualmente per investire??
    ...ma che tipo di liberalizzazione è ?
    Grazie

    RispondiElimina
  72. Buonasera
    la mia attività e di commercio e produzione gioielli con laboratorio orafo, inoltre si effettua l'attività connessa a tale licenza di "compro oro"
    chiedevo con l'avvento della nuova normativa che porta il limite del contante a € 1000(dagli ex 12500 e poi 5000)se bisogni istituire un "registro antiriciclaggio "soprattutto per l'ultima attività sopra detta(sapevo che ci fosse un obbligo per segnalare solo importi "sospetti" oltre i contanti € 12500 )
    potete chiarirmi se bisogni appunto istituire tale registro e se deve essere vidimato, inoltre quando debba essere compilato(minimo dell' importo o in che situazione oltre quelle"sospette")?
    Infine,quali sono gli importi(ex € 3600 ivato)dove ci sia l'obbligo di chiedere documento e cod.fiscale al cliente compratore e dove vanno trascritti o inviatitali procedure(redditometro?)?
    Grazie infinite

    RispondiElimina
  73. non si possono fare pagamenti in contanti oltre i 999,99 euro .......

    RispondiElimina
  74. perchè ora è 499,99???

    RispondiElimina
  75. no scusa errore!! Intendevo dire che Avevano adirittura chiesto fosse portato a meno di 500 euro ma credo non possano mettere fuori uso una banconota ....

    RispondiElimina
  76. scusate se qualcuno può rispondere a questa mia domanda: se io vendo a una fonderia ke mi produce una dikiarazione d'intenti dove dice ke essendo esportatrice è esente da iva quindi io nn devo richiederle appunto l'iva io come compro oro devo sempre rispettare il reggime del iva? o sono libero?

    RispondiElimina
  77. Buonasera, vorrei se posibile un chiarimento:
    sono un operatore professionale in oro, e quindi ho l'obbligo di trasmettere mensilmente gli allegati A all'UIC per le operazioni superiori ad importi di euro 12500 che riguardano gli acquisti/Vendite di oro puro e rottami. Ma se io acquisto oreficeria usata, devo ugualmente trasmettere l'allegato A suddetto? Anticipatamete grazie

    RispondiElimina
  78. Qualcuno sa rispondere a questa domanda? Un compro oro può acquistare oro o gioielli da uno straniero? Basta un suo qualsiasi documento o in tal caso serve il passaporto?
    L'art. 128 del TULPS richiede un documento rilasciato dall'Amministrazione dello Stato, ma non chiarisce se lo Stato si intende solo lo stato italiano. Grazie

    RispondiElimina
  79. Per Anonimo del 03 settembre 2013 No non si può acquistare oro se il documento di identificazione non è rilasciato dallo Stato Italiano.

    RispondiElimina